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Detraibilità dell'addizionale notturna: scontrino fiscale

Farmacia Redazione DottNet | 26/05/2018 12:45

I diritti addizionali sono dovuti solo se la farmacia opera a «battenti chiusi» o «a chiamata»

Se si acquistano medicinali in orario di chiusura della farmacia, l’importo aggiuntivo addebitato dal farmacista è detraibile unitamente al costo del farmaco. Lo spiega il Sole24ore ricordando anche che l’acquisto in farmacia fuori orario comporta, in alcuni casi, l'applicazione del “diritto addizionale”. Si tratta, per i turni notturni, di un importo di 7,50 euro (che salgono a 10 euro se l’acquisto avviene presso una farmacia rurale sussidiata) previsto dal Dm Salute 22 settembre 2017, che dopo 24 anni ha aggiornato le previgenti tariffe del 1993.

I diritti addizionali sono dovuti solo se la farmacia opera a «battenti chiusi» o «a chiamata»; nessuna maggiorazione si applica durante l’orario di apertura, oggi liberamente scelto dal titolare, il quale può, volendo, anche stare aperto 24 ore su 24. Quindi nulla è dovuto nell’orario di servizio «battenti aperti», anche quando, per ragioni di sicurezza, il farmacista serve la clientela da “dietro la grata”. La prassi e le varie norme regionali prevedono, poi, che il cittadino non paghi maggiorazioni quando l’acquisto avviene a battenti chiusi, ma in base a ricetta Ssn rilasciata dalla guardia medica o dal pronto soccorso, oppure dal medico che vi abbia annotato il carattere di urgenza.

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È relativamente raro incappare nel costo aggiuntivo, se non per acquisti che potrebbero tranquillamente aspettare la riapertura della farmacia; ma quando viene legittimamente applicato il diritto addizionale, il cliente può detrarlo?

Non esistono disposizioni specifiche, ma la risposta può ricavarsi dai principi. È regola generale che nel costo si comprendano anche gli oneri accessori di diretta imputazione, pertanto quando il documento di spesa ne contiene l’addebito questi vanno conteggiati nell’importo detraibile. L'imposta di bollo sulle ricevute sanitarie è detraibile quale «costo accessorio della prestazione professionale» (risoluzione 444/E del 18 novembre 2008): tale principio è sicuramente estensibile ad altre voci, come le spese per pagamenti a mezzo bollettini, Mav e Rav, le spese di spedizione per acquisto di medicinali online presso i siti autorizzati e, infine, il “diritto addizionale”, che non è il corrispettivo di un servizio, ma un onere accessorio sugli acquisti fatti in farmacia a battenti chiusi; come tale è detraibile se lo sono i prodotti acquistati.

Ai fini Iva, l’importo addebitato nello scontrino non può essere considerato né esente (non corrisponde ad un servizio sanitario), né soggetto all’aliquota generale del 22%: vale invece il principio di accessorietà stabilito dall’articolo 12 del Dpr 633/72, per cui i corrispettivi relativi alle operazioni accessorie concorrono a formare la base imponibile dell’operazione principale, anche se addebitati separatamente. Ricorrono, infatti, tutti i presupposti elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza anche comunitaria: una prestazione si considera accessoria quando non costituisce per la clientela un fine a se stante, bensì il mezzo per fruire del servizio principale offerto dal prestatore (Corte di giustizia Ue, C-42/14 e n. C-76/99; risoluzione agenzia Entrate 1° agosto 2008 n. 337). Quando la farmacia applica la ventilazione dei corrispettivi, anche il diritto aggiuntivo sarà soggetto a ventilazione. Ove invece i beni ceduti siano indicati in scontrino con l’aliquota propria, la maggiorazione sconterà la medesima aliquota e, se si riferisce a beni soggetti a diverse aliquote, in sede di liquidazione dell’Iva l’importo sarà scomposto e attribuito in proporzione ai prezzi (netto Iva) di ciascun bene (circolare 27 aprile 1973 n. 32/501388, § XVII; risoluzioni 12 aprile 1980 n. 331171 e 3 novembre 1976 n. 363556).

Le stesse regole valgono ai fini della detrazione: quando le spese accessorie (ad esempio, spese di spedizione, ma anche il diritto addizionale di cui stiamo trattando) sono riferite a prodotti in parte detraibili e in parte no si potrà detrarre solo la quota proporzionale alla spesa detraibile.

Sullo scontrino, in analogia con quanto previsto per i ticket (circolare 7/E del 27 aprile scorso, pagina 30), è sufficiente la dicitura “diritto addizionale” o simili (ad esempio “Dm 22 settembre 17”, “diritto notturno”, “diritto chiamata”) e naturalmente sono ammesse le abbreviazioni, purché comprensibili.

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